L’effetto estintivo che deriva dall’art. 631 bis cpc relativamente ad un processo esecutivo si determina anche in caso di inadempimento parziale del creditore procedente
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L’effetto estintivo che deriva dall’art. 631 bis cpc relativamente ad un processo esecutivo si determina anche in caso di inadempimento parziale del creditore procedente: e’ questo il principio che si ricava dalla sentenza n. 2164/2024 pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 24.12.2024.
Il caso concerne un istituto bancario che, avviata la procedura esecutiva, in sede di delega alla vendita, provvedeva a versare tempestivamente la quota di fondo spese al delegato mentre provvedeva in ritardo a versare la quota di acconto per le pubblicazioni.
Il Tribunale di Vicenza, richiamata la disposizione normativa di cui all’art. 631 bis cpc, ha affermato che detta disposizione va letta alla luce della disposizione contenuta nell’articolo 161 quater disp. att. c.p.c., che dispone che“ … Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contribuito della pubblicazione previsto dall’art. 18 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
Quindi, sebbene la pubblicazione sul portale delle vendite sia onere del professionista delegato, tale adempimento è comunque subordinato al dovere del creditore di pagare il contributo relativo alla pubblicità: anche al processo di esecuzione trova, infatti, applicazione il principio generale del processo civile per cui la parte che esercita l’azione deve anticipare le spese dello stesso, salvo poi ripeterle dall’esecutato all’esito del processo di esecuzione ex art. 95 c.p.c. Ne consegue che dal combinato disposto delle due previsioni normative si desume che l’inattività del delegato che non abbia provveduto alla pubblicazione – sanzionata con l’estinzione della procedura dall’art. 631bis c.p.c. – è imputabile al creditore pignorante quando questi non abbia provveduto ad anticipare al primo quanto necessario per l’effettuazione della pubblicità sul portale delle vendite.
Segnaliamo che sussistono precedenti in senso difforme (Cassazione 21549 del 27.07.2021), ma il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che, diversamente ragionando la disposizione di cui all’art. 631 bis cpc finirebbe per avere una portata applicativa del tutto residuale, limitandola ai rari casi in cui il procedimento esecutivo non sia stato delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.; con la precisazione, tuttavia, che tale “estinzione tipica” dovrà essere pronunciata nella sola ipotesi in cui sia decorso inutilmente il termine perentorio per effettuare tale pubblicità, così come determinato dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato (a ciò abilitato per il potere direttivo del processo che comunque gli compete, come statuito da Cass., n. 2044 del 27/1/2017) o, in mancanza, implicitamente desunto dal riferimento dell’art. 490 c.p.c., comma 3, al periodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte”, posto che tale ultima disposizione segna il limite temporale ultimo per lo svolgimento di un’adeguata campagna pubblicitaria (cfr. Cass., n. 8113 del 14/03/2022).
Avv. Simona Siotto
