NON FINANZIAMENTO SOCI ATIPICO, MA SEMPLICE CREDITO COMMERCIALE

Published On: Settembre 10, 2024Categories: Area legale, Notizie guidiziariTags: , ,
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Non è illimitata l’ampiezza della nozione di finanziamento soci a favore della società ai sensi dell’art. 2467 c.c. così come delineata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 31.1.2019 n. 3017).

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1284/2024 ha, infatti, respinto la tesi della società attrice in una casa di opposizione a decreto ingiuntivo, la quale sosteneva la natura di finanziamento soci di un credito ingiuntole a titolo di pagamento di un corrispettivo, al fine di poter sollevare l’exceptio compromissi e l’applicabilità della postergazione del credito ex art. 2467, co. 2° c.c.

Il Giudice di merito ha riconosciuto la natura meramente commerciale del credito derivante della cessione del magazzino alla società affittuaria del ramo d’azienda non solo perché non era stata concordata alcuna forma di restituzione o rimborso della somma, ma anche perché “la pattuizione del canone d’affitto non è intervenuta, né influenzata in funzione del valore dei beni costituenti il magazzino, in relazione ai quali le parti hanno concordato autonomamente il relativo corrispettivo”; ha accertato, quindi, che la cessione del magazzino, seppure concordata contestualmente alla stipula del contratto d’affitto, ha costituito “un’operazione commerciale distinta e del tutto autonoma rispetto al rapporto d’affitto”.

Benchè, dunque, nel concetto di finanziamento soci ex art. 2467 c.c. si possano far rientrare finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, nell’individuazione di tale natura in un credito intercorrente tra società e socio, va posta attenzione sia alla chiara ed inequivocabile previsione di un obbligo di restituzione della somma (da non confondere con l’obbligo di pagamento di un corrispettivo per altre prestazioni), sia alla presenza di uno stretto ed indissolubile legame tra l’operazione che ha dato origine al credito e le vicende societarie che possano in qualche modo richiedere o giustificare un finanziamento atipico.

Alessandra Rachela – Avvocato