OMOLOGA CP IN CONTINUITA’ EX ART. 112 C.2 CCII
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OMOLOGA CP IN CONTINUITA’ EX ART. 112 C.2 CCII
(Sentenza omologa Tribunale di Vicenza del 13/06/24)
L’art. 109 co. 5 CCII sulle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato preventivo nel caso di concordato in continuità richiede il voto favorevole di tutte le classi dei creditori.
In un caso seguito dal nostro Studio, una proposta di CP in continuità indiretta veniva approvata con una maggioranza di 6 classi su 7, pertanto non si concretizzava il requisito prescritto dall’art. 109 co. 5 CCII.
Tuttavia, innovando rispetto alla normativa precedente, l’art. 112 comma 2 CCII, per il caso di mancata approvazione del concordato preventivo in continuità, consente al debitore di presentare al Tribunale istanza per ottenere l’omologazione del concordato a condizione che ricorrano congiuntamente le quattro condizioni stabilite dall’art. 112 c.2 CCII; nel caso di specie tali condizioni venivano scrutinate dal Commissario Giudiziale nel parere ex art. 48 c.2 CCII, che riteneva sussistenti i requisiti per l’omologazione, pur in presenza di una classe dissenziente (la n.7), ricorrendo congiuntamente le condizioni indicate nell’art. di legge citato.
Il Tribunale quindi, per le ragioni suindicate, confermando la sussistenza delle condizioni generali stabilite dall’art.112 c.1 CCII e di quelle peculiari stabilite dall’art.112 c.2 CCII (posto che il Collegio ha verificato la regolarità della procedura, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati), ha ritenuto di poter omologare il concordato preventivo proposto in continuità indiretta.
Dott. Alessandro Caldana