FALLIMENTO – OPPOSIZIONE STATO PASSIVO – LETTERA DI CREDITO – MANDATO – QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

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SUPREMA CORTE: sentenza 719/2025 racc. 8370/2025 del 30/03/25

FALLIMENTO – OPPOSIZIONE STATO PASSIVO – LETTERA DI CREDITO – MANDATO-QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

La Banca ABC ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento XXXX per la somma di € 1 mil. circa  in prededuzione  per i pagamenti effettuati a favore di YYY in forza della lettera di credito emessa dalla Banca su richiesta della società fallita durante la precedente procedura di Concordato Preventivo (poi non omologato).

In sede di esame dello Stato Passivo il Tribunale escludeva la prededuzione ed ammetteva il credito in chirografo, in quanto la natura chirografaria del credito non può cambiare per effetto del pagamento, che nulla sottrae alla massa fallimentare ma semplicemente determina la sostituzione del creditore YYY  con il creditore MPS.

MPS presentava opposizione allo Stato Passivo, ma il Tribunale confermava esclusione della prededuzione per il credito suddetto, previo inquadramento della fattispecie nell’art. 62, comma 2, l.fall. – ritenendo trattarsi di «credito sorto per l’intervenuto pagamento integrale da parte del garante (fideiussore) in corso di procedura, proprio in ragione del momento  del pagamento e della vigenza contemporanea del contratto quadro destinato a regolare le future fideiussioni» – e con applicazione del «principio di cristallizzazione, che impedisce che il fideiussore che ha pagato nel corso della procedura possa assumere nel passivo  una posizione migliore di quella già occupata dal creditore  soddisfatto, per cui se quest’ultimo –al quale sostanzialmente il garante si sostituisce nello Stato Passivo – era collocato in chirografo,  altrettanto in chirografo sarà collocato il garante pagante, a  prescindere dall’epoca del pagamento, irrilevante ai fini del  concorso.

MPS proponeva quindi ricorso per Cassazione.

Quest’ultima dichiarava però inammissibile il ricorso in quanto, da un lato, in ossequio al principio di specificità, il ricorrente deve precisare quali norme ermeneutiche siano state in  concreto violate e indicare in qual modo e con quali considerazioni  il giudice di merito se ne sia discostato (Cass. 2128/2006), e dall’altro, in forza del principio di autosufficienza del ricorso, ha  l’onere di trascrivere integralmente le clausole contrattuali in tesi mal interpretate dal giudice di merito, essendo precluso al giudice di legittimità l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura.

Dott. Alessandro Caldana