Esdebitazione e durata massima della liquidazione controllata
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“Esdebitazione” è la “liberazione” dell’imprenditore (anche persone giuridiche e società) non fallibile o del consumatore dai debiti non onorati nell’ambito della procedura di liquidazione di cui al Capo X del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza negli articoli dal 278 al 283.
Il CCII dispone due tipi di esdebitazione:
- DI DIRITTO, quando vi provvede con decreto motivato il Tribunale a seguito di provvedimento di chiusura della procedura o decorsi 3 anni dalla sua apertura; il decreto e il provvedimento che dovesse dichiarare l’esistenza di preclusioni all’esdebitazione sono reclamabili nel termine di 30 giorni.
- DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE, quando, decorsi 3 anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente, il sovraindebitato presenta la domanda al Tribunale tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, allegando sia documentazione relativa al quantum dovuto ai creditori, sia una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi con evidenza delle cause e delle ragioni che hanno portato all’incapacità di adempiere, nonché una valutazione di congruenza e attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda. Il giudice valuta la meritevolezza del debitore e concede con decreto l’esdebitazione, indicando modi e tempi entro i quali il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, una dichiarazione annuale relativa alle eventuali sopravvenienze attive. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori che possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. All’esito di eventuali opposizioni il giudice, previo contraddittorio opponenti/debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e’ soggetta a reclamo dinanzi alla Corte di Appello.
L’esdebitazione ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Sono fatti salvi eventuali diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fidejussori del debitore.
Alessandro Caldana
Dottore Commercialista – Revisore Legale